Pubblicato da Dr.Antonio Ribezzo 26/2/2013

Articolo pubblicato su: mondoprofessionisti.eu

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dei Sindacati dei Chimici è stato respinto “con assorbimento della sospensiva”.

La II° sez.del Consiglio di Stato, adito da Napolitano, ha reso noto il suo pensiero il 18 gennaio u.s.

Ma cosa è successo ?

I Chimici avevano sollevato la violazione di alcune norme comunitarie , norme legislative italiane , poiché la norma impugnata tendeva a limitare, diminuire o ostacolare la “libertà di esercizio professionale regolamentata del Chimico” mediante l’autorizzazione di soggetti non abilitati all’erogazione dell’ attività professionale dello stesso.

I Chimici hanno sollevato anche il contrasto con la Carta Costituzionale relativamente all’art 33 e del C.C. sull’esercizio delle libere professioni oltre che riserva di legge posta sulle stesse. Alla fine del 2011, alla luce del ricorso dei Chimici, il Ministro della Salute del Dipartimento della programmazione ha chiesto parere al CdStato precisando altresì che presso il Tar era presente un contenzioso amministrativo sulla stessa questione sollevata dal C.N.Chimici.

Anche se il ricorso dei Chimici è stato respinto, significative sono le precisazioni ed argomentazioni che il CdStato ha effettuato. Innanzitutto le attività poste in essere in farmacia sono “servizi” e come tali non rientrano nell’attività regolamentata oggetto delle analisi chimico-cliniche svolte dai Chimici.

In farmacia si effettuano prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito “dell’autocontrollo” utilizzando cioè “semplici striscie e reattivi predosati che consentono di eseguire ricerche anche mediante auto impiego”. I decreti impugnati disciplinano, pertanto, un’attività che è in facoltà del paziente richiedere alle farmacie per ottenere un semplice ausilio, un aiuto posto in alternativa all’effettuazione delle autoanalisi che lo stesso paziente è già in grado di svolgere da solo in perfetta autonomia.

Insomma, in farmacia non viene emanato alcun certificato di analisi chimico-clinica recante una firma a convalida del “servizio” che lo stesso paziente deve effettuare da solo, non si esercita alcuna professione, tantomeno quella di Chimico, per la quale esiste una specifica “riserva” garantita dalla legge, le cui “attività riguarda analisi di laboratorio non di prima istanza e non effettuabili direttamente” dal paziente. Non di una prestazione professionale di un Chimico si tratta ma tuttalpiù di una sorta di ………”servizio” da piccolo chimico di passata memoria, che non intacca minimamente le prerogative della professione del dottore chimico, non sovrapponendosi ad un’attività- che è quella di analisi chimico clinica – non minimamente rientrate tra quella effettuabile attraverso le analisi di prima istanza e di autocontrollo. Infine, precisa il CdStato “non può equipararsi l’ambiente della farmacia……ai laboratori di analisi che consistono in strutture destinate alle analisi…extraospedaliere” aventi un’organizzazione complessa, controlli sulla qualità, personale formato e che emettono certificati di analisi validi ad ogni effetto di legge.

Una sconfitta ?
No doverosa precisazione

Dr. Antonio Ribezzo